Aveva provocato un incidente stradale e, secondo gli agenti, non stava nemmeno in piedi per il troppo alcol. Ma si era rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro. La condanna a sei mesi, la sanzione da 1.500 euro e la revoca della patente, però, gli sono stati confermati.
E’ questa la – significativa – sentenza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato da un automobilista di Brescia contro la decisione di primo grado che aveva comminato all’automobilista una pena pari a quella riservata a chi provoca sinistri con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
L’avvocato dell’uomo, quindi, aveva chiesto la revisione della pena affermando che lo stato di ebbrezza non era stato provato, ma semplicemente ipotizzato dagli agenti. Secondo la Cassazione, però, i giudici hanno “congruamente individuato” i segni dell’abuso di alcol come lo “stato comatoso” e “di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50”.
Da qui la conferma della pena e l’affermazione del principio per cui “in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici”.