Il presidente Giovanni Garbelli: “Escludere le aziende agricole dall’assegnazione di carburante agevolato per le lavorazioni agromeccaniche sarebbe stato un passo indietro nella visione innovativa delle imprese del nostro settore, da tempo impegnate anche in attività di servizio che affiancano i tradizionali campi della coltivazione e dell’allevamento”
“Le imprese agricole possono ottenere il prodotto petrolifero agevolato sia per l’attività agricola, sia per l’attività agromeccanica svolta in proprio, sia per l’attività agromeccanica svolta per conto terzi. L’unico vincolo è sulla destinazione del beneficio, che deve sempre rimanere un sostegno all’attività agricola, sotto forma di minori costi. Gli schemi privatistici sono flessibili e consentono a un’impresa agricola di svolgere contemporaneamente attività agricola e attività agromeccanica”.
È quanto afferma la sentenza del Tar Lombardia, sezione di Brescia, che ha accolto il ricorso di alcune aziende agricole, supportate da Confagricoltura Brescia, contro la nota della Regione Lombardia in tema di assegnazione di carburante agevolato per le attività conto terzi.
“Con grande soddisfazione vediamo accolte le ragioni che abbiamo da sempre sostenuto”. Commenta così il pronunciamento del Tar il presidente di Confagricoltura Brescia, Giovanni Garbelli, rilevando come i giudici amministrativi “abbiano colto la natura dell’agevolazione sulle accise che è destinata alle aziende agricole, anche indirettamente come nel caso delle lavorazioni affidate a terzi. Ma soprattutto – aggiunge il presidente – hanno sancito che l’attività agromeccanica, nell’ambito delle regole delle attività connesse, può essere a pieno diritto esercitata anche dalle aziende agricole, che possono quindi beneficiare del carburante ad accisa ridotta”.
L’avvocato Francesco Fasani, che ha curato il ricorso sottolinea, in particolare, come secondo il Tar “poiché non vi è alcuna esclusiva sull’attività agromeccanica per conto terzi, possono competere in questo mercato, con parità di trattamento, sia le imprese agricole sia le imprese ordinarie comunque qualificate (artigianali, commerciali, industriali)”.
“È dunque da preferire – si legge nella sentenza – un’interpretazione del DM 454/2001 che estenda al maggior numero di soggetti impegnati nell’attività agromeccanica l’accesso al prodotto petrolifero agevolato”
“Limitare alle sole imprese artigiane dedicate al contoterzismo l’assegnazione di carburante agricolo, come vuole l’interpretazione della nota della Regione Lombardia, oggi annullata dal Tar – conclude il presidente Garbelli -, significherebbe un inspiegabile passo indietro nella visione innovativa del ruolo delle aziende agricole, da tempo impegnate in attività, anche di servizio, che affiancano i tradizionali campi della coltivazione e dell’allevamento. Ora ci auguriamo che la Regione Lombardia riconosca il pronunciamento del Tar e che si possa chiudere il contenzioso su questo tema. Conto in proposito – conclude il presidente – sulla sensibilità verso il settore che l’assessore Rolfi ha ben dimostrato in questo anno alla guida delle politiche agricole regionali”.