L’indennità di maternità va anche alle straniere con permesso ordinario e il mancato riconoscimento, motivato con l’assenza del permesso di lungo periodo, costituisce quindi discriminazione da parte dell’Inps. A stabilirlo nei giorni scorsi è stato il tribunale di Brescia, a seguito di un ricorso presentato da una donna straniera dopo essersi rivolta alla Cgil di Brescia e successivamente seguito dagli avvocati dell’Asgi, l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione.
Per questa indennità, l’art. 75 Dlgs 151/01 prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria e, per cittadini di paesi extra UE, la titolarità del permesso di lungo periodo. Il Tribunale di Brescia ritiene però – sulla scorta di precedenti della Corte Costituzionale relativi alle prestazioni di invalidità per gli stranieri – che la prestazione in questione vada ricondotta nell’ambito delle prestazioni volte a garantire “condizioni di vita accettabili” e che come tale sia soggetta al divieto di discriminazione per nazionalità. Si tratta di una delle prime sentenze in tal senso. "Quella del tribunale di Brescia rappresenta una sentenza importante – scrive in una nota la Cgil – che, ancora una volta, ribadisce la necessità di parità di trattamento per i lavoratori e le lavoratrici italiani e stranieri".
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