La Cna Fita, la categoria dell’autotrasporto della confederazione artigiana, promuove una class action contro il cartello dei produttori di autocarri che lo scorso luglio è stato sanzionato dall’Unione Europea.

L’intervento dell’Antitrust – La Commissione Europea ha accertato che, tra il 1997 ed il 2011, alcune case costruttrici hanno preso accordi per mantenere il prezzo di listino dei mezzi al di sopra di quello di mercato (si stima circa il 20% in più) e per scaricare sul consumatore i costi delle nuove tecnologie necessarie a rispettare i più stringenti limiti delle emissioni.

I produttori coinvolti sono Man, Volvo/Renault, Daimler, Iveco e Daf; nove camion di medie e grandi dimensioni su dieci venduti in Europa hanno il loro marchio. In tutto dovranno saldare la sanzione record di 2,9 miliardi di euro. La Man ha evitato una multa da 1,2 miliardi di euro perché ha permesso a Bruxelles di venire a conoscenza dell’esistenza del cartello.

Le cinque case costruttrici hanno ammesso la propria responsabilità in cambio di uno sconto o dell’azzeramento della sanzione. Scania, coinvolta nell’indagine antitrust, ha rifiutato di patteggiare ed il procedimento nei suoi confronti è ancora aperto.

La class action – Possono partecipare all’azione risarcitoria tutti i soggetti che hanno acquistato o acquisito con leasing camion di medie (da 6 a 16 tonnellate) e grandi dimensioni (oltre 16 tonnellate) delle marche DAF, Daimler/Mercedes-Benz, Iveco, MAN/Volkswagen, Volvo/Renault e Scania immatricolati tra il 1997 ed il 2011. In caso di successo, lo studio legale riceverà una quota dei proventi dell’azione legale. In caso, invece, di insuccesso, il rischio è a carico dello studio legale.

«È importante sottolineare che la class action non riguarda solo le imprese di autotrasporto, ma anche tutte le ditte iscritte al Registro delle imprese che abbiano un mezzo da oltre 6 tonnellate, per esempio in edilizia e meccanica – precisa Roberto Tagliaferri, responsabile Cna Fita di Brescia -. Le case costruttrici hanno fatto cartello su tutti i mezzi, non solo su quelli venduti agli autotrasportatori».

La prima fase di raccolta delle adesioni termina l’1 novembre 2016. Chi aderirà tardivamente dovrà attendere che si formi un altro gruppo di autotrasportatori, il cui danno subito sia di un valore sufficiente a giustificare l’instaurazione di una seconda azione legale. «Per tale motivo – specifica Abramo Scalvinoni, presidente di Cna Fita di Brescia – è importante aderire all’azione il prima possibile, per non perdere la possibilità di partecipare alla class action. Per farlo basta rivolgersi ai nostri uffici».

«L’attenzione di Cna è rivolta ad aspetti che riguardano le imprese a 360° anche dal punto di vista concreto di tutela legale, nel contesto di un’azione collettiva di questa portata – conclude Eleonora Rigotti, presidente di Cna Brescia -. L’obiettivo dell’associazione, in questo caso, è quello di informare queste imprese e, per chi volesse, procedere all’istruzione della causa di ognuna».

I numeri bresciani – Stando agli ultimi dati disponibili, che fanno riferimento a fine agosto 2016, sono 2.188 le imprese a Brescia e provincia iscritte all’apposito Albo che esercitano attività di trasporto in conto terzi. Quanto ai veicoli, quelli in conto terzi sono 30.298.

L’esempio – Un autotrasportatore che ha acquistato camion delle case costruttrici responsabili dell’illecito anticoncorrenziale per un valore totale di 100mila euro può ottenere come risarcimento tra il 10% ed il 20% del prezzo di acquisto. Si tratterebbe, quindi, di circa 10-20mila euro di risarcimento.

Se uno o più mezzi sono stati successivamente venduti, la percentuale andrà calcolata sulla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Potrebbe essere possibile ottenere un risarcimento anche per mezzi acquistati di seconda mano, perché anche il mercato dell’usato ha subito il contraccolpo dell’illecito sovrapprezzo. Tuttavia in questi casi il risultato appare più incerto.

La documentazione necessaria – Per l’istruzione della causa vanno consegnati a Cna Fita:

a. la documentazione comprovante l’acquisto/leasing dei camion

b. copia di un documento d’identità del legale rappresentante della ditta di autotrasporto

c. una visura della società (se l’attività di autotrasporto è esercitata in forma societaria)

d. la procura alle liti o in alternativa l’atto di cessione del diritto al risarcimento

e. l’eventuale documentazione riguardante la vendita/permuta/rottamazione dei camion.

Nel caso in cui manchino i documenti di cui alle lettere a) ed e), l’autotrasportatore dovrà fornire l’estratto cronologico del camion del PRA, da cui risulti anche il prezzo di acquisto del mezzo, nonché dell’eventuale vendita.

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Redazione BsNews.it
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