Il decreto legge del 29 settembre 2013 n. 121, all’art. 6, ha previsto per tutti i detentori di arma da fuoco, l’obbligo di presentare certificato medico di idoneità al possesso delle armi. Il certificato dovrà essere consegnato o fatto pervenire alla Questura o presso i Comandi Stazione Carabinieri (ovvero presso gli Uffici ove sono state denunciate le armi attualmente detenute) entro il 4 maggio 2015. Hanno l’obbligo di presentarlo anche tutti coloro che detengono armi e non sono più in possesso di titolo perché scaduto in data antecedente al 5 novembre 2007 e non più rinnovato. Dall’obbligo di presentare il certificato sono esclusi i soggetti già in possesso di porto d’armi (per difesa personale, ad uso sportivo o venatorio) in corso di validità e coloro che sono stati titolari di valido porto d’armi ( per uso caccia, sportivo, difesa personale), rilasciato dopo il 5 novembre 2007 anche se attualmente non più in corso di validità (es. per sospensione o revoca).
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