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Trasmissione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile: scadenza entro il 30 aprile

La Consigliera di Parità Dott.ssa Anna Maria Gandolfi rammenta che il 30 aprile 2014 scade il termine per la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile – relativo al biennio 2012/2013 – previsto dall`art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” che ha sostituito l’art. 9, Legge 10 aprile 1991, n. 125, per le imprese che occupano più di cento dipendenti.

Tale normativa stabilisce che le imprese che occupano più di 100 dipendenti sono tenute, con cadenza almeno biennale, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, concernente, tra l’altro, lo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale e gli altri elementi dalla stessa indicati.

Il rapporto, redatto su apposito modulo, deve essere inviato entro il 30 aprile sia alle RSU, che alle Consigliere regionali di parità presso le Direzioni regionali del lavoro, competenti la sede legale dell’azienda e le sedi delle eventuali unità produttive con più di 100 dipendenti.

Il rapporto, che deve essere compilato ogni due anni, contiene informazioni relative al personale impiegato riguardanti lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di qualifica, l’intervento della Cassa integrazione guadagni, altri fenomeni di mobilità, licenziamenti, prepensionamenti, pensionamenti e retribuzione effettivamente corrisposta. Tutti i dati per ogni informazione evidenziano la quota relativa al personale femminile. I dati da trasmettere entro la scadenza del 30 aprile sono relativi al biennio 2010-2011.

Una accurata compilazione del rapporto può rendere evidenti i fenomeni di segregazione orizzontale e verticale, di sottoinquadramento del lavoro femminile e mettere in luce le ragioni di differenti progressi di carriera tra i due sessi, di minore retribuzione percepita dalle donne o di trattamento maggiormente lesivo in caso di crisi occupazionale e consente allo Stato di effettuare costanti azioni di controllo sulle attività lavorative dei due sessi.

Il modulo per la redazione del rapporto (allegato al Decreto del Ministero del Lavoro del 17.7.1996) è reperibile presso le Consigliere regionali di Parità e online nei siti delle Direzioni regionali del lavoro e del ministero del Lavoro e deve essere trasmesso con modalità esclusivamente on-line collegandosi al seguente link: http://85.94.201.230/consigliera/art9/accesso.asp.

In caso di mancata trasmissione del rapporto, la Direzione regionale del lavoro su segnalazione della Consigliera di Pari opportunità inviterà l’azienda inadempiente a provvedere entro 60 giorni. Se l’azienda non provvederà entro il termine fissato sarà sottoposta a sanzione amministrativa e l’inottemperanza può anche determinare la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall´azienda. 

 

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Redazione BsNews.it

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