Come è noto, in seguito all’entrata in vigore della nuova codifica delle esenzioni per età e reddito, gli assistiti non devono più autocertificare il diritto a tale esenzione al momento della fruizione della prestazione specialistica. Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione dal ticket per età e reddito deve infatti rivolgersi al Distretto ASL di appartenenza per registrarsi nell’Anagrafe Regionale e ricevere la certificazione attestante il diritto all’esenzione.
I cittadini che hanno già provveduto nel 2011 a ritirare la certificazione attestante il diritto all’esenzione non dovranno rinnovarla. Le certificazioni con scadenza 31 dicembre 2011 e 31 marzo 2012 sono da considerarsi pertanto valide, senza la necessità di recarsi presso i Distretti dell’ASL. Per le categorie dei disoccupati, lavoratori in mobilità e cassaintegrati che avessero ancora la vecchia autocertificazione a 6 cifre, è necessario recarsi al Distretto ASL di appartenenza per ottenere i nuovi codici (E02, E08, E09); con questi nuovi codici non è necessario rinnovare l’autocertificazione del diritto all’esenzione.
A partire dal 1 gennaio 2012, per i familiari a carico dei titolari di pensione sociale (i titolari di pensione sociale sono pari a 6913 assistiti nel territorio dell’ASL di Brescia – dato aggiornato al 31.10.2011) l’esenzione è valida anche per la farmaceutica. I titolari di pensione sociale e familiari a carico potranno usufruire dell’esenzione per la specialistica, con validità nazionale, e per la farmaceutica, con validità regionale. Si ricorda che il diritto all’esenzione è disponibile nel sistema informatico e tali assistiti ricevono per posta a domicilio dalla Regione Lombardia l’attestato di esenzione da esibire al medico prescrittore.
Le autocertificazioni mantengono la loro validità fino a che non intervenga un cambiamento di condizione/reddito da parte del cittadino. Per evitare conseguenze anche sul piano penale, qualora intervengano variazioni della condizione socioreddituale (stato di disoccupazione/occupazione, aumento del reddito ecc.) che dà titolo alla esenzione, i soggetti beneficiari di esenzione correlata al reddito devono darne tempestivamente comunicazione al Distretto ASL di appartenenza o via internet (www.crs.lombardia.it) utilizzando la Carta Regionale dei Servizi; in tal caso l’autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa
dichiarate