Il caso della piscina di Mompiano

Brescia Mobilità Spa tiene a rappresentare chiaramente – alla luce di quanto apparso sugli organi di informazione a seguito della conferenza stampa indetta ieri 17 novembre 2009 dalla ditta Bianchetti – la cronistoria della vicenda.

In data 12 dicembre 2007 Brescia Mobilità indiceva la gara per l’appalto delle opere civili relative alla realizzazione di un nuovo impianto natatorio in località Mompiano di Brescia, che veniva assegnato provvisoriamente, una volta aperte le buste in data 1 febbraio 2008, all’ATI Edilfrair Costruzioni spa-Iannini Costruzioni srl.

A seguito della successiva verifica della documentazione formalmente acquisita, si evinceva, a carico dell’ATI Edilfrair Costruzioni spa-Iannini Costruzioni srl, l’insussistenza di un requisito fondamentale per la partecipazione alla gara; pertanto Brescia Mobilità con provvedimento del 7 aprile 2008 annullava l’aggiudicazione e assegnava provvisoriamente l’esecuzione dei lavori all’ATI Bianchetti-Ifaf, seconda classificata.

A seguito di ciò, Edilfrair presentava ricorso al TAR Lombardia – sez. di Brescia – contro la propria esclusione, ma il ricorso veniva rigettato con sentenza in data 20 giugno 2008, n. 720, che confermava “il difetto del requisito” e quindi la legittimità degli atti di Brescia Mobilità.

Avverso tale sentenza del TAR, Edilfrair presentava ricorso al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia; la domanda cautelare veniva accolta con ordinanza del 29 luglio 2008, che portava Brescia Mobilità a comunicare con lettera 1 agosto 2008 all’ATI Bianchetti la sospensione dei lavori.

All’udienza del 9 gennaio 2009 l’appello dell’ATI Edilfrair veniva quindi discusso nel merito e accolto dal Consiglio di Stato con sentenza esecutiva nr. 2964/09, previo deposito del dispositivo della stessa.

Sulla scorta di quanto sopra, Brescia Mobilità, preso atto di tale decisione, adottava gli opportuni provvedimenti per affidare i lavori alla società Edilfrair Costruzioni Spa.

A seguito di ricorso per revocazione da parte dell’ATI Bianchetti, che riteneva errata la sentenza del Consiglio di Stato, quest’ultimo, con decisione di cui al dispositivo nr. 752/09, revocava la propria sentenza nr. 2964/09, confermando così l’originaria sentenza del TAR e in tal modo la piena legittimità degli atti di Brescia Mobilità.

Come si può evincere dallo svolgimento dei fatti, l’operato di Brescia Mobilità è risultato perfettamente legittimo fin dal’inizio: essa stessa è dunque la prima vittima dell’errore in cui è incorso il Consiglio di Stato, così come vittima è anche la città, che ha visto ritardare oltremisura l’esecuzione dei lavori.

Brescia Mobilità provvederà ora a valutare la nuova situazione alla luce dell’ultima sentenza del Consiglio di Stato, e ad adottare le scelte conseguenti e più opportune.

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Redazione BsNews.it

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