Calano le temperature, dal 2 ottobre si può accendere il riscaldamento
Considerato che le attuali condizioni climatiche hanno causato abbassamenti di temperatura al di sotto delle medie stagionali, a partire dal 2 ottobre gli impianti termici possono essere attivati, senza però superare le 7 ore giornaliere. La durata di messa in funzione degli impianti deve essere compresa tra le 5 e le 23 di ciascun giorno e i valori massimi della temperatura ambiente, come previsto dalla normativa dovranno essere di 20 gradi Celsius con due gradi in più di tolleranza a eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili, per i quali è prevista la temperatura massima di 18 gradi, con due gradi in più di tolleranza.
Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano agli ospedali, alle cliniche o case di cura, compresi gli istituti di ricovero o per la cura di minori o anziani, alle strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici. Non si applicano inoltre alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali, agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido, agli edifici adibiti a piscine e saune, agli edifici dove si svolgono attività industriali e artigianali nei casi in cui vi siano esigenze tecnologiche o di produzione, agli uffici e agli edifici adibiti ad attività commerciali limitatamente alle parti riservate a servizi senza interruzione giornaliera delle attività.
Esclusi dalle limitazioni anche gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore, agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria, agli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o per mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti; non si applicano inoltre agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore. Per questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 gradi con due gradi di tolleranza in più nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione.
Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano inoltre agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore
Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano inoltre agli impianti termici per singole unità immobiliari residenziali dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente.
Infine, non si applicano agli impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" dove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti, ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti previsti.