E’ stata annullata in via definitiva – in Cassazione – la multa da 500 euro inflitta a un automobilista che aveva contrattato una prestazione sessuale con una prostituta ed era stato sanzionato per questo dalla Polizia locale di Brescia.
Secondo quanto stabilito dagli ermellini, infatti, non è applicabile il regolamento di polizia locale del Comune che prevede la sanzione amministrativa e il sesso a pagamento è un’attività lecita, per quanto contraria al buon costume. Inoltre è illegittima l’ordinanza del sindaco che vieta su tutto il territorio la fermata dei veicoli, se serve a contrattare con la “lucciola” sul marciapiede: il primo cittadino emette un provvedimento che solo in apparenza regolamenta la circolazione stradale ma in realtà riguarda l’ordine pubblico, mentre spetta solo allo Stato tutelare la sicurezza dei cittadini.
È quanto emerge dall’ordinanza 4927/22, pubblicata il 15 febbraio dalla seconda sezione civile della Cassazione.
A rilanciare la notizia è Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. “Nell’ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net – afferma – nel caso in concreto gli ermellini spiegano che è stata la Corte di giustizia europea a stabilire che la prostituzione non soltanto è lecita ma rientra pure nelle attività economiche: l’esercizio può essere vietato soltanto dalla normativa statale. E dunque il regolamento del Comune è contro una norma primaria. In Italia, poi, la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme del pacchetto sicurezza che offrivano poteri straordinari agli amministratori, modificando il testo unico degli enti locali: la scure dell’Alta corte si è abbattuta sulla facoltà riconosciuta al sindaco di adottare provvedimenti a contenuto normativo e tempo indeterminato in materia di sicurezza pubblica. Le deroghe alla normativa primaria da parte dell’autorità che provvede con ordinanza, invece, sono consentite solo se limitate nel tempo: altrimenti si attribuirebbe al sindaco «totale libertà» di intervenire. Il divieto di fermata del veicolo, poi, non è disposto soltanto in una particolare zona della città. È quindi evidente che l’ordinanza del sindaco punta a sanzionare le prestazioni sessuali a pagamento in generale e in modo indiscriminato su tutto il territorio amministrato. E lo fa in modo illegittimo perché deborda nella materia dell’ordine pubblico, che è competenza esclusiva dello Stato, cui gli enti locali non possono sostituirsi”.
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