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Trenord, ritardi e disagi: ecco come ottenere il rimborso

Trenord e consumatori rinnovano l’intesa per le tutele di chi si sposta in treno in Lombardia. È operativo dal 1° di marzo il Protocollo d’intesa tra la società di trasporto ferroviario e le Associazioni dei consumatori per la «conciliazione paritetica», la procedura gratuita e accessibile a tutti i clienti, abbonati e non, per la soluzione extragiudiziale con tempi certi e rapidi delle eventuali controversie tra l’azienda e i clienti. Trenord è la prima e finora unica azienda di trasporto pubblico locale ferroviario a offrire questo tipo di servizio per la propria clientela.

L’intesa siglata rinnova un patto che recepisce due raccomandazioni dell’Unione Europea per la soluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, la 257/1998 e la 310/2001.

Chi può accedere alla conciliazione e in quali casi

Possono ricorrere alla procedura tutti i clienti Trenord che, a seguito di un reclamo scritto all’azienda, non abbiano ricevuto risposta entro i 30 giorni stabiliti dalle Condizioni generali di trasporto o l’abbiano ritenuta non soddisfacente.

Perché sia possibile accedere alla conciliazione paritetica, è necessario che il reclamo lamenti un presunto danno suscettibile di quantificazione economica il cui ristoro non sia già stato previsto e regolato dalle Condizioni di trasporto.

 

Modalità di richiesta della conciliazione

Accedere alla procedura è facile e gratuito: occorre compilare e inviare un modulo che è scaricabile dal sito di Trenord, nella sezione Assistenza-La Conciliazione, o da quelli delle associazioni firmatarie (Acu; Adiconsum Lombardia; Adoc Lombardia; Adusbef; Assoutenti Lombardia; Casaconsum Lombardia; Casa del Consumatore Lombardia; Cittadinanzaattiva; Confconsumatori; Coniacut; Federconsumatori Milano; Lega Consumatori; Movimento Difesa del Cittadino; Udicon e Unione Nazionale Consumatori).

La domanda viene quindi istruita dall’ufficio conciliazioni, ed esaminata dalla Commissione di Conciliazione, composta da rappresentanti dell’azienda e delle associazioni di consumatori, entro 45 giorni dal ricevimento. A seguire, l’ufficio conciliazioni fissa una data per la discussione della controversia, dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni prima. Il cliente sarà quindi rappresentato dall’associazione di consumatori che avrà prescelto.

La procedura si deve chiudere, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con una proposta di soluzione che il cliente può accettare o meno. In caso di non accettazione, il cliente è libero di intraprendere la via legale, dato che la procedura è volontaria e non preclude ulteriori azioni più formali.

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Redazione BsNews.it

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