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Sportello Unico dell’Immigrazione, le nuove indicazioni della Prefettura

Lavoro nero e permesso di soggiorno: a seguito delle indicazioni del Ministero dell’Interno e del Consiglio di Stato il nuovo Prefetto di Brescia Valerio Valenti ha già diffuso oggi un atto di indirizzo, che va a integrare quello già emesso a maggio, sulle procedure che dovranno seguire gli organismi pubblici in materia di permessi, certificati medici, versamenti all’Inps, così da allineare il lavoro a quello dello Sportello Unico dell’Immigrazione.

DI SEGUITO IL COMUNICATO UFFICIALE E INTEGRALE

A seguito delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato (parere del 28/4/2015) e dal Ministero dell’Interno (circolare del 4/5/2015) in tema di emersione dal lavoro irregolare di cui al decreto legislativo n. 109/2012, il Prefetto di Brescia dott. Valerio Valenti in data 3 luglio 2015 ha emanato un atto di indirizzo integrativo dell’atto di indirizzo del 25 maggio 2015, tenendo anche conto della circolare congiunta  Ministero dell’Interno – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24/10/2014 e degli orientamenti del TAR Lombardia sezione staccata di Brescia.

Le nuove istruzioni riguardano l’interpretazione di “Organismi Pubblici“, i certificati medici, l’allontanamento e il reingresso nel territorio nazionale, nonché l’obbligo e i tempi dei  versamenti dei contributi obbligatori INPS. 

Nello specifico, al fine di allineare l’attività amministrativa dello Sportello Unico per l’Immigrazione alle indicazioni riportate negli atti succitati,  viene previsto quanto segue:

1)Le pratiche di emersione 2012 conclusesi con il rigetto o l’archiviazione per motivi relativi alla dimostrazione della presenza in Italia “almeno alla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente”  devono essere riesaminate  esclusivamente ad istanza di parte e senza alcun limite temporale.

Per le pratiche per le quali è stato presentato ricorso/appello al TAR Lombardia – sezione staccata di Brescia, al Consiglio di Stato o al Presidente della Repubblica, non è necessaria, ai fini del riesame, una specifica istanza di parte, ma l’avvio stesso di un  contenzioso sulla dimostrazione della presenza in Italia palesa l’interesse al riesame medesimo da parte del ricorrente.

2)Per la dimostrazione della presenza sul Territorio nazionale dei cittadini extracomunitari che intendono beneficiare dell’emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 D. lgs 16/7/2012 n. 109, sono ammessi i certificati medici provenienti da Organismi pubblici intesi come  strutture organizzate, ovvero persone fisiche o giuridiche che per delega, incarico, affidamento o cessione svolgono funzioni, attività, servizi pubblici o di interesse pubblico.

3)I certificati medici rilasciati da medici preposti ai servizi di medicina generale (medici di base) o da medici convenzionati (art. 30 accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D. lgs 502/1992) sono da considerarsi provenienti da “pubblico organismo”.

4)Un eventuale (o qualsiasi) uscita e un eventuale reingresso nel territorio nazionale non sono ostativi all’accoglimento dell’istanza di emersione fin quando sono effettuate in rispetto delle norme che regolano i rispettivi rapporti di lavoro per i quali si chiede la regolarizzazione (ferie ordinarie, brevi permessi previsti dai rispettivi contratti di categoria, giorni festivi o liberi).

5) L’estensione dell’obbligo di versamento dei contributi ai fini dell’attestazione della veridicità del rapporto di lavoro può essere ragionevolmente limitata al contributo forfettario e ai contributi previdenziali per la durata di un semestre. Il requisito della regolarità contributiva  è considerato perfezionato con il pagamento della prima rata ed è consentita la rateizzazione delle ulteriori somme dovute.

6)Il pagamento dei contributi pari ad almeno 6 mesi è legittimo anche quando  sia intervenuto tardivamente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia in ritardo rispetto alla corretta tempistica. Il pagamento tardivo dei contributi consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.

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Redazione BsNews.it

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