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Bonometti (Aib) scrive al Fisco: “Gli impianti industriali non sono immobili da tassare”

Con un comunicato il presidente di Aib, Marco Bonometti, interviene sulla difficile situazione della tassazione dei fabbricati industriali.

DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO:

Il tema della fiscalità immobiliare, ed in particolare la tassazione dei fabbricati industriali utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa, sta assumendo proporzioni insostenibili.

Oltre all’incremento delle aliquote IMU, dei moltiplicatori delle rendite e all’introduzione di nuove imposte quali la TASI, l’aumento dell’imposizione deriva anche da un’intensa attività di verifica messa in campo nella nostra Provincia da alcuni Comuni e dall’Ufficio Provinciale del Territorio, attività volta a rivedere le rendite catastali.

Sono ormai all’ordine del giorno le segnalazioni di imprese che lamentano di aver ricevuto dai Comuni l’invito a procedere alla “regolarizzazione della situazione catastale” dei propri siti industriali.

Anche a seguito di tali iniziative l’Agenzia delle Entrate, e nello specifico l’Ufficio Provinciale del Territorio, procede così alla verifica della rendita dopo sopralluogo, includendo quindi nella stima catastale anche vari tipi di impianti e macchinari (presse, forni, rulliere, carrelloni, alveolari, spianatrici, trafile, impianti di colata continua, pulper, macchina continua, impianti fotovoltaici).

Ma i beni strumentali impiegati nel processo produttivo, come più volte affermato dalla stessa Confindustria, non possono essere trattati come patrimoni avulsi da tassare, perché essi non producono autonomamente ricchezza: sono invece fattori impiegati nella produzione, alla stregua di altri tipi di capitale fisico utilizzati dall’impresa nel processo produttivo e che, come tali, non devono essere tassati.

La conseguenza di tale attività porta all’emissione da parte dei Comuni di avvisi di accertamento ICI-IMU con effetto retroattivo e con l’applicazione di pesanti sanzioni pari in molti casi al 100% dell’imposta dovuta per ogni annualità accertata.

Tutto questo non in virtù di sopravvenute modifiche normative, ma in base alle disposizioni originarie che disciplinano la materia e che sono contenute nel Regio Decreto Legge 652 del 13 aprile 1939 ed alla successiva interpretazione della giurisprudenza e della prassi che lascia ampio margine interpretativo, dando luogo a comportamenti difformi da parte degli Uffici preposti alle verifiche ed agli accertamenti.

Sono fermamente convinto che le imprese abbiano oggi più che mai bisogno di certezza, soprattutto in relazione alle modalità di determinazione della base imponibile e conseguentemente delle imposte dovute, ma soprattutto per poter programmare il proprio lavoro.

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Redazione BsNews.it

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